Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: occupazione giovanile e femminile

Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell'art. 47 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è previsto, quale requisito necessario per l’offerta, l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
Si chiede a riguardo cosa si intenda per "assunzioni necessarie" e, in particolare, se tale obbligo di assunzione sussista solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti, oppure se sussista l'obbligo di effettuare nuovi assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Parere MIMS 9 febbraio 2022, n. 1172

In relazione all’art. 47 c. 2 L.108/2021 e relative linee guida, si chiede se l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono, … come ulteriori requisiti premiali dell’offerta.. criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” implichi che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’interpretazione letterale introdurrebbe un ulteriore obbligo di utilizzo del criterio dell’OEPV per i soli appalti PNRR-PNC, aggiuntivo rispetto alla previsione dell’art. 95 c. 3 del Codice e derogatorio rispetto ai limiti di importo e tipologia di appalto sanciti nella stessa ai fini della sua applicabilità.

Ritenere sussistente un obbligo di ricorso all’aggiudicazione con il criterio OEPV per tutti gli appalti PNRR-PNC, indipendentemente dall’importo e dalle caratteristiche dell’appalto (ad es. forniture, appalti sotto soglia di lavori pubblici), rischierebbe inoltre di vanificare gli sforzi di accelerazione esemplificazione del Legislatore. In senso contrario depone l’utilizzo dell’espressione “ulteriori requisiti premiali” che implica l’esistenza di altri criteri tecnici di valutazione ovvero l’aver scelto l’utilizzo del criterio dell’OEPV. Si chiede pertanto di confermare:

1. Se sia valida l’interpretazione per la quale l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono,…come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” sia da intendersi nel senso che l’inserimento di tali criteri premianti sia obbligatorio solo se il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia – per legge o per scelta della Stazione Appaltante -quello OEPV, come già avviene per i CAM ai sensi dell’art. 34 del Codice;

2. se resti pertanto impregiudicata, al sussistere delle condizioni di legge, la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso anche per appalti PNRR PNC

Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell'art.47 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella L. 108/2021, è previsto che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne”, subordinandone l’eventuale deroga (nel successivo comma 7 del cit. art. 47) e a previa adeguata e rigorosa motivazione delle ragioni per cui la natura del progetto renda impossibile l’applicazione dei criteri, o lo renda contrario ai principi generali.Il D.L. n. 77/2021, relativamente alle procedure di affidamento cd. sottosoglia prevede, per quel che qui rileva, che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50/2016 e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni Appaltanti - ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021 - possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023), “alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando” di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” (art. 1 comma 2 lett. b L. 120/2020).Ai sensi del comma 3 del cit. art. 1 L. 120/2020 (come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.12, del DL n. 77/2021), per gli affidamenti effettuati con la procedura negoziata di cui alla lettera b) le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti relativamente alle casistiche per le quali gli appalti devo essere obbligatoriamente aggiudicati ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, procedono, a loro scelta, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.Tale facoltà di scelta, oltre a essere confermata nell’art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020, trova riscontro nell’art. 36, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 50/2016.Nel caso di procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque in deroga, fino al 30 giugno 2023, a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.Si chiede il Vs autorevole parere se si debba ritenere, come è avviso della scrivente, che, con riferimento alle procedure negoziate c.d. sottosoglia finanziate con risorse del PNRR e del PNC con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ferme le previsioni dei commi 2, 3 e 3 bis dell’art. 47 L. 108/2021 e fermo l’assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’impegno all'assunzione, in caso di aggiudicazione del contratto, di una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all´occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui al comma 4 dell’art. 47, non trovino applicazione le disposizioni del comma 4 del cit. art. 47 nella parte in cui prevedono l’obbligo di inserimento nella legge di gara di clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne” stante, per l’appunto, l’incompatibilità di siffatte previsioni con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e che pertanto in tali ipotesi le Stazioni Appaltanti non siano tenute a motivare, preventivamente, la deroga delle anzidette disposizioni.Diversamente opinando dovrebbe giungersi alla conclusione della abrogazione, implicita, ad opera dell’art. 47 della L. 108/2021, delle disposizioni codicistiche, e tra queste degli articoli 95 commi 4 e 5 e 97 comma 8, laddove consentono alle SSAA l’indizione di procedure con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

In merito all'obbligo di assumere una quota pari al 30% di occupazione giovanile, e una quota pari al 30% di occupazione femminile di cui all'art. 47, si richiede se in caso di aggiudicazione sia sufficiente inserire nuovo personale con tipologia di contratti che non siano contratti di lavoro subordinato ma di altra tipologia (contratti di collaborazione etc.). Questo sopratutto riferito a mercati particolari, come ad esempio il settore delle progettazioni.